Dal 13 febbraio 2025 il formulario viaggia in due copie e al produttore spetta la riproduzione completata e sottoscritta dal destinatario. Qui trovate come funziona l'obbligo — e chi può occuparsene per Voi, con prova di consegna.
Con i nuovi modelli di formulario (D.M. 4 aprile 2023, n. 59), dal 13 febbraio 2025 il FIR è emesso in due sole copie: una resta al produttore all'avvio del trasporto, l'altra viaggia con il rifiuto e resta al destinatario. La storica "quarta copia" da restituire al produttore non esiste più.
Al suo posto, l'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 prevede che ai soggetti indicati sul formulario venga trasmessa una riproduzione del FIR completato e sottoscritto dal destinatario — quella che nella pratica si chiama copia di spettanza: è la prova, per il produttore, che il rifiuto è arrivato a destino ed è stato accettato.
La trasmissione è in capo al trasportatore, una volta chiuso il conferimento. Va indirizzata al produttore (e all'eventuale intermediario indicato sul formulario); il destinatario non va incluso, perché la propria copia la trattiene già. Nella pratica la via maestra è la PEC: le ricevute di accettazione e consegna danno data certa e restano come prova della trasmissione.
Per i trasportatori nostri clienti la copia di spettanza è un flusso, non un'incombenza: raccogliamo i FIR completati, li verifichiamo riga per riga, trasmettiamo via PEC al produttore la riproduzione sottoscritta, e archiviamo formulario + ricevute nel fascicolo digitale del FIR — pronto da esibire in caso di controllo, per tutti i tre anni di conservazione (e oltre). Dove il formulario ha errori materiali, prepariamo noi le lettere di integrazione e rettifica.
È la riproduzione del formulario completato e sottoscritto dal destinatario che, dopo il conferimento, va trasmessa ai soggetti indicati sul FIR — in primo luogo al produttore (art. 193 D.Lgs. 152/2006). Dal 13/02/2025 sostituisce la vecchia "quarta copia".
Il trasportatore, una volta che il destinatario ha completato e sottoscritto il formulario — anche via PEC. Il destinatario non va incluso: trattiene già la propria copia.
Tre anni (art. 193 D.Lgs. 152/2006), insieme — buona regola — alla prova della trasmissione: le ricevute PEC di accettazione e consegna.
No: dal 13/02/2025, con i nuovi modelli del D.M. 59/2023, il FIR è emesso in due copie e la restituzione cartacea non esiste più. Al suo posto c'è la trasmissione della riproduzione sottoscritta dal destinatario.
Oltre 65.000 formulari nell'archivio digitale Criteria.